Richiedere accesso agli atti

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L'accesso agli atti - ai sensi della legge n. 241 del 1990 - è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti o atti amministrativi.


A chi è rivolto

Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega.

La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Descrizione

L'accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti o atti amministrativi.
Il diritto di accesso e di informazione è lo strumento privilegiato per assicurare trasparenza all'azione amministrativa.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati.

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa". (art. 22 comma 2 L. 241/90).

Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.

Come fare

Per fare richiesta di accesso agli atti è necessario, alternativamente:

  • inviarla tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'ufficio competente dell'ente che detiene i documenti desiderati
  • compilare il modulo on line.

Cosa serve

  • La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
  • SPID o CIE

Cosa si ottiene

Attraverso l'accesso agli atti presso il Comune, è possibile ottenere una serie di informazioni e documenti detenuti dall'amministrazione comunale.

Nel caso di accesso informale oppure di documenti in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, il rilascio di copia e di esame è immediato. In questo caso viene richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.

Nel caso di accesso formale iritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.

Tempi e scadenze

In caso di accesso informale, il rilascio è immediato,

Negli altri casi, entro 30 giorni l'ente valuta la richiesta, verificare la disponibilità dei documenti richiesti e fornire una risposta formale al richiedente. È importante sottolineare che possono esserci casi in cui la complessità della richiesta o il volume dei documenti richiesti richiedono tempi più lunghi per elaborare e fornire una risposta completa (casi di sospensione o differimento).

Quanto costa

L'esame e la visione degli Atti sono gratuiti, ad eccezione del rilascio delle copie cartacee, per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti, in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione.

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Condizioni di servizio

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